Bonus ristrutturazioni

CHE COS’È?

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50%, fino al limite di spesa di 96.000 euro, per i lavori di ristrutturazione edilizia. Tale beneficio si può utilizzare tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura e viene riconosciuto ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli.

Si ricorda che in merito agli adempimenti richiesti, per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico, l’obbligatorietà di invio della comunicazione ENEA.

La cessione del credito e lo sconto diretto da parte dell’impresa si applichino per i lavori di:

  • recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus ordinario, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus: l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate prorogato dalla Legge di Bilancio 2021.

Nel caso di sconto in fattura, l’impresa cessionaria del credito potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti, istituti di credito compresi. Banche in campo anche per la cessione del credito da parte del contribuente.

INTERVENTI AMMISSIBILI

La detrazione del 50% spetta per:

  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazioni sono i seguenti:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne.

Per il 2021, la detrazione del 50% spetta anche per i lavori di sostituzione del gruppo elettronico di emergenza esistente, con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Il bonus ristrutturazioni 2021 spetta anche per la sostituzione di porte interne. La spesa sostenuta per cambiare le porte in casa rientra nella manutenzione ordinaria. Il lavoro è automaticamente detraibile in condominio, mentre sarebbe utilizzabile anche per gli edifici singoli solo qualora la spesa rientri in un intervento più articolato di manutenzione straordinaria (La spesa sostenuta per sostituire le porte interne è detraibile se si tratta di un lavoro di finitura utile per completare i restanti interventi).

SOGGETTI BENEFICIARI

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% dall’Irpef può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.